Cancellazione del volo: quali diritti per il turista?

Il periodo più caldo dell’anno (in tutti i sensi)  è l’estate: le partenze sono all’ordine del giorno per il popolo dei vacanzieri.  C’è chi sceglie la nave, chi il treno, chi l’auto e chi il volo in aereo: ma se un volo viene cancellato, all’ultimo momento, come ci si deve comportare?

In questo periodo gli aeroporti sono super affollati e quindi diventa difficile gestire ritardi e cancellazioni, per cui i disservizi, statisticamente possono capitare con più frequenza.

L’Associazione dei consumatori Codici, ricorda come in caso di cancellazione del volo per responsabilità della compagnia aerea, al passeggero spetti il rimborso del costo del biglietto, oppure l’imbarco su un volo alternativo, fino alla destinazione finale.

Il passeggero, qualora dovesse attendere molto in aeroporto, ha diritto a pasti, bevande, a carico della compagnia, ma anche alla sistemazione in albergo, oltre ad una copia della Carta dei Diritti del Passeggero.

Sul sito dell’Enac, è possibile scaricare questo documento preziosissimo, che raccoglie in un testo unico e in formato tascabile la normativa vigente, in materia di tutela del turista.

Il documento riporta in modo estremamente semplice, sintetico, le principali informazioni in termini di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato, smarrimento dei bagagli, ritardata consegna degli stessi.

Una nota a parte è riservata all’overbooking, la spiacevolissima pratica da parte delle compagnie aeree di far acquistare più biglietti rispetto a quelli disponibili.

Ebbene se l’aereo fosse pieno e al passeggero dovesse essere negato l’imbarco, nonostante l’acquisto regolare del biglietto, il turista ha diritto ad un risarcimento.

Il risarcimento prevede la fornitura di pasti e bevande, eventuale sistemazione in albergo, indennizzo e la possibilità di usufruire di un volo alternativo.

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4 Comments

  1. E´ dato indiscutibile che ogni passeggero sia stato vittima, almeno una volta, di un inadempimento contrattuale da parte del vettore aereoprescelto e che, richiesto un rimborso, tale compagnia aerea si sia battuta con ogni mezzo per non risarcire il proprio assistito.
    D´altro canto, per capire che nel settore del trasporto aereo qualcosa non vada, è sufficiente riflettere sull´elevatissimo numero di contenziosi che da anni invadono i Giudici di Pace ed i Tribunali Italiani.
    L´eccessivo numero di procedimenti giudiziari è infatti sintomo della volontà delle compagnie aeree di non adempiere ai propri obblighi di assistenza previsti da parte della normativa comunitaria.
    In tale preoccupante scenario le compagnie aeree preferiscono affidarsi alle difese più “strampalate” e dilatorie, piuttosto che valutare congrue offerte transattive, senza considerare l´impatto psicologico sui propri passeggeri.
    Tale atteggiamento trova conferma proprio negli atti difensivi delle più note compagnie aeree del panorama internazionale, quali Alitalia, KLM, Delta, Air France, tra l´altro tutte raggruppate in una unica linea difensiva da parte di un medesimo studio legale.
    In tutti gli uffici dei Giudici di Pace, e dei Tribunali Italiani, pertanto, fioccano numerosissime le eccezioni di incompetenza funzionale, di incompetenza per territorio, di presunte nullità degli atti da parte delle compagnie aeree, che, tuttavia, affidandosi a tali escamotage processuali dalla valenza assolutamente temeraria e dilatoria, nascondono una unica realtà: “le compagnie palesemente responsabili per la propria condotta contratuale tentano in tutti i modi di non adempiere ai propri obblighi di assistenza e di risarcimento” portando all´estremo la propria condotta processuale.
    Ed allora cosa fare?
    Seppur la Corte di giustizia europea è intervenuta dando nelle più recenti sentenze delle inequivocabili linee guida, le compagnie aeree non tengono conto di tali pronunce e si affidano ancora a richiami giurisprudenziali desueti e privi di attinenza al caso concreto, atteso che molti degli stessi richiamano fattispecie accadute prima del 2005 e quindi non disciplinati dalla normativa in vigore.
    L´ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) d´altro canto, non si cura di questo e, allorquando è stato interpellato, ha risposto che non offre una assistenza legale e demandando ogni accertamento a gli organi giudiziari.
    Seppur non nascondendo alcune legittime perplessità su tale “disinteresse”, l´attuale situazione non può che stimolare l´idea veicolata da Salvaviaggio.com, che da piccola realtà sta crescendo oramai su tutto il territorio nazionale con il solo intento di regolamentare ed assistere tutti i passeggeri ed i turisti attraverso una rete di consulenza estremamente specializzata nel settore turistico e dei trasporti.
    Chissà se le compagnie aeree capiranno che avere come interlocutori professionisti preparati è solo un vantaggio per non acuire la diffidenza verso vettori aerei oramai considerati forieri solo di problematiche ed inadempimenti?
    Avv. Fabio Collavini

  2. L´importanza di affidarsi a Salvaviaggio
    E´ oramai consuetudine che le compagnie aeree dopo essersi totalmente disinteressate dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei passeggeri, tentino, solo a seguito della notificazione degli atti di citazione, approcci transattivi attraverso offerte irrisorie ed in ogni caso inferiori a quanto previsto dalla normativa.
    Nonostante nella maggior parte dei casi sussistano gravi ed evidenti responsabilità, i vettori aerei spalleggiati – doveroso dirlo – dai propri legali, ritengano lecito costituirsi in giudizio negando l´evidenza o depositando documenti interni, come noto, privi di valenza probatoria.
    Ed infatti, nonostante tutti i Tribunali, nazionali ed internazionali, si siano finalmente conformati e schierati nei confronti dell´abuso di tali colossi dell´aviazione in danno dei fruitori del trasporto aereo, i vettori continuano indisturbati a non rispettare le leggi, forti del fatto che le lungaggini processuali ed i costi eccessivi di giudizio facciano desistere i passeggeri dall´intentare un´azione processuale nei loro confronti.
    Consapevoli di dover combattere tale atteggiamento di disinteresse da parte degli operatori del settore Turistico, il TEAM Salvaviaggio, sta continuando incessantemente a lottare verso ogni forma di abuso, confidando in una preparazione e conoscenza di tale settore senza rivali in Italia.
    Nell´ invitare tutti coloro che hanno avuto problemi nel corso della propria vacanza o dei loro viaggi in aereo a contattarci anche solo per una informazione, rinnoviamo il consiglio di non affidarsi ad altri servizi che, “copiando” il format Salvaviaggio, stanno bombardando il WEB con servizi e proposte prive di reale affidabilità. Creare un servizio come Salvaviaggio necessita infatti di anni ed anni di esperienza in tale settore non essendo sufficiente una laurea in legge o uno slogan accattivante per ottenere risultati.
    Salvaviaggio.com

  3. Luca

    Devo dire che la situazione aerei sta divenendo sempre più difficoltosa.
    Io viaggio Moltissimo per lavoro e per piacere e mi è capitato di parlare con i legali della Salvaviaggio, per avere dei chiarimenti.
    Il servizio è incredibilmente utile e più che altro danno serenità. Grazie alla loro consulenza (che tra l’latro ho ottenuto gratuitamente) ho risparmiato più di 2000 euro. Finalmente una buona iniziativa.
    Lux

  4. Dott.ssa Lucia Bruciafreddo

    Preg.mo Avv. F. Collavini,
    sottopongo alla Sua cortese attenzione quanto di seguito.
    Il 03 novembre u.s. il volo Ryanair, tratta Milano-Bergamo/Lamezia Terme, dopo il decollo, giunto in prossimità di Roma Fiumicino, virava repentinamente facendo nuovamente scalo a Milano-Bergamo ed ivi i passeggeri venivano fatti sbarcare.Il vettore aereo adduceva, molto genericamente, a giustificazione dell’accaduto il verificarsi di “problemi tecnici”. Dopo oltre 3 ore di attesa i passeggeri venivano imbarcati nuovamente e con sensibile ritardo giungevano, finalemte, a destinazione. Uno di tali passeggeri si è a me rivolto per ottenere il rimborso che la stessa carta dei diritti del passeggero, conformemente alle norme comunitarie ed internazionali, riconosce nei casi analoghi. Previo mandato, provvedevo (rigorosamente in lingua inglese) a mettere in mora e contestualmente inoltrare richiesta di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 261/2004. La Ryanair in riscontro alla suddetta missiva inoltrava mail alla scrivente con la quale negava la propria responsabilità adducendo la ricorrenza, nel caso de quo, di “circostanze eccezionali”, nello specifico “problemi di manutenzione”. Chiaramente, tale circostanza esula dal concetto di eccezionalità. Pertanto, non resta che procedere in giudizio a tutela dei diritti del passegero. La mia domanda è: “Esiste in questi casi un previo tentativo di conciliazione obbligatoria presso organo ad hoc, come avviene per esempio con la CORECOM, per il servizio telefonico?”. Inoltre, “Come potrei meglio procedere per la tutela dei diritti del mio assistito?”. Saprebbe da ultimo, fornire delucidazioni quanto a condanna alle spese di Giudizio?
    RingraziandoLa preventivamente, le porgo i miei
    Cordiali saluti.
    Dott.ssa Lucia Bruciafreddo.

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